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Credito vantato nei confronti della P.A. ed esonero per il datore di lavoro di corrispondere i contributi previdenziali ai propri dipendendi.

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n°17606 del 24/08/2020, ha statuito un principio di diritto molto interessante e pregno di risvolti pratici in materia di lavoro e previdenza sociale.

In particolare, il Supremo Consesso ha chiarito quando la cessione, in favore dell’INPS, del credito vantato dal datore di lavoro nei confronti della P.A. possa esonerarlo dall’obbligazione contributiva nei confronti dei propri dipendenti.

La pronuncia origina da una vicenda fattuale che, per ragione di chiarezza espositiva, seppur succintamente, è bene riportare.

Il datore di lavoro, vantando un credito nei confronti della P.A., aveva ceduto lo stesso all’INPS e, nel silenzio della P.A. debitrice, aveva creduto nell’estinzione dell’obbligazione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti.
La Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di I grado, la quale avallava tale affidamento, condannava l’Istituto Sereni Opera Guanella al pagamento dei citati contributi previdenziali in favore dei propri lavoratori dipendenti.

Avverso tale sentenza, proponeva ricorso l’Istituto privato, il quale lamentava la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 11 del 1986 e ss.mm., nonché degli artt. 1260 e ss.gg. del codice civile e art. 12 delle preleggi, per avere la Corte Territoriale ritenuto che , non avendo le unità sanitarie locali debitrici confermato la cessione entro i 90 giorni previsti ex lege, il debito contributivo non potesse considerarsi estinto per intervenuta compensazione.

La Suprema Corte ha lapidariamente rigettato il ricorso, considerando valide le osservazioni dei giudici di II grado.

A parere degli Ermellini, infatti,  la validità e l’efficacia della cessione da parte dei datori di lavoro dei crediti maturati nei confronti dello Stato , di PP.AA. e/o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali in favore dei propri lavoratori dipendenti, richiede l’osservanza di una serie molteplici di requisiti.

Tra questi è necessario che la cessione si formalizzi con un atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile e che il cedente notifichi l’atto di cessione all’Ente Previdenziale e all’Amministrazione debitrice, la quale, entro 90 giorni (termine perentorio), deve comunicare il riconoscimento della propria posizione debitoria.

Ove uno di questi requisiti risulti manchevole e/o viziato non si verifica il perfezionamento della cessione e, di conseguenza, l’estinzione dell’obbligazione contributiva.

Una statuizione che sembra raggiungere un sapiente punto di equilibrio, poiché salvaguardando gli interessi pubblicistici non svilisce quello privatistico del datore di lavoro, al quale, se non altro, è richiesto di porre massima attenzione alla formalizzazione della procedura.

avv.domenicoronca

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