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LA RILEVANZA DELL’OMISSIONE DEGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI, EX ART. 80, CO. 5, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016, NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.8532 del 30.12.2020, si è occupato di una rilevante questione in materia di appalti pubblici.

Si fa riferimento alla rilevanza, a guisa di causa di esclusione, delle omesse dichiarazioni da parte degli operatori economici partecipanti alla gara che possano incidere sul proprio status di idoneità professionale.

Una quaestio juris la cui risoluzione in un senso, piuttosto che nell’altro, risulta foriera di dirompenti effetti pratici nella sfera giuridica di questi ultimi.

La querelle trova origine nel dato normativo previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016, ove segnatamente è disposto che: <<…Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: […] c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità…>>.

Sulla base di tale dispositivo ci si è posto l’interrogativo sul se l’omissione dichiarativa relativa alla pendenza di procedenti penali riguardanti l’operatore economico possano integrare l’illecito professionale idoneo a far dubitare della propria integrità e affidabilità e se tale valutazione, nel silenzio della P.A., possa essere valutata dal G.A.

In questo solco si iscrive la pronuncia del Consiglio di Stato, il quale ha statuito che l’omissione di cui trattasi può, senz’altro, costituire un grave illecito professionale.

E, tuttavia, è la sola P.A., in qualità di stazione appaltante, a poter reputare la stessa idonea ad inficiare i requisiti di idoneità professionale consistenti nell’affidabilità e integrità dell’operatore.

Ciò, del resto, rappresenta un consolidamento dei principi già cristallizzati dall’Adunanza Plenaria n°16/2020, la quale ha sancito che l’omissione dichiarativa, perché possa determinare l’esclusione dell’operatore, abbisogna di una indispensabile valutazione (in concreto) dea parte della stazione appaltante per quanto concerne l’affidabilità e l’integrità dell’operatore.

Laddove manchi una simile valutazione, essa non può, certo, essere rimessa al G.A.

Tale pratica osterebbe, infatti, al principio della separazione dei poteri dello stato, che in sede processuale trova il suo addentellato nell’art. 34, comma 2, del c.p.a., secondo cui il G.A. non può pronunciarsi relativamente a poteri amministrativi non ancora esercitati.

Orbene, trattasi di un arresto giurisprudenziale condivisibile, poiché sapientemente viene ricercato e conseguito il punto di equilibrio tra i principi del favor partecipationis e trasparenza nelle procedure di gara pubblica, senza mai perdere di vista il confine tra i poteri spettanti alla P.A. e al G.A., poiché soltanto mediante il reciproco rispetto dello stesso il sistema amministrativo si erge a baluardo di garanzia avverso condotte abusive in danno dei consociati.

 

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avv.domenicoronca

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