Cerca
Close this search box.

La Cassazione tuona contro il condòmino portatore di un interesse contrario all’intero condominio

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 3192 del 02.02.2023, è intervenuta a dirimere e fare chiarezza su una spigolosa querelle relativa alla materia condominiale.

Non è un segreto, ahimè, che le liti condominiali, sempre con maggior frequenza, rappresentino una triste realtà del nostro paese.

Una circostanza fattuale che, pertanto, attribuisce significativi risvolti pratici al principio di diritto enunciato dai Giudici Ermellini.

In particolare, l’interrogativo sul quale gli addetti ai lavori si sono interrogati e soffermati afferisce alla legittimità o meno della deliberazione assembleare volta ad autorizzare l’esercizio di un’azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e il singolo condòmino, senza che questi sia stato messo in condizione di parteciparvi e di esprimere il proprio voto.

Orbene, rifuggendo superflue considerazioni e limitandoci agli aspetti che, certamente, interesseranno al lettore, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in ipotesi del genere si assista ad una scissione della compagine condominiale, ove il singolo condòmino risulta portatore di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale di cui è portatore il condominio.

Tale profilo è dirimente, poiché, difronte al particolare oggetto della lite, si assiste ad una modifica dei quorum costitutivi e deliberativi disciplinati dalla legge n. 220 del 2012.

In altri termini, per le ragioni sopra evidenziate, il singolo condòmino, contro cui l’intero condominio abbia intenzione di avviare e/o proseguire un’azione giudiziaria nell’interesse collettivo, non ha alcuna legittimazione ad essere convocato, partecipare ed esprimere il voto assembleare.

Ragione per la quale, Egli non ha alcuna legittimazione ad esperire l’azione di annullamento della citata deliberazione.

Orbene, al netto della motivazione, tale principio può essere salutato con gran favore, poiché nella contemperamento degli opposti interessi, giustamente, viene considerato recessivo quello individuale rispetto al collegiale.

avv.domenicoronca

avv.domenicoronca

Lascia un commento